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Scalea, sì all'antenna telefonica di via Fiume Lao: il Tar sospende l'ordinanza del sindaco

Aggiornamento: 22 set 2023

Scalea, il Tar si pronuncia sull'ordinanza del sindaco: sì all'antenna di via fiume Lao. Udienza nel merito, fissata a marzo 2024


Scalea, sì all'antenna telefonica di via Fiume Lao: il Tar sospende l'ordinanza del sindaco


SCALEA – 8 set. 23 – Sospesa dal Tar l'efficacia dell'ordinanza del sindaco del comune di Scalea sulla realizzazione dell'antenna telefonica in via fiume Lao (leggi qui) . Come è noto, la vicenda aveva generato discussione perchè nella zona in cui verrà realizzato il traliccio della compagnia telefonica, abita una donna che porta un defibrillatore. L'apparecchio sarebbe, secondo quanto riferito, sensibile alle interferenze elettromagnetiche e potrebbe generare problemi alla cittadina. Il Tar, ieri, è intervenuto con una ordinanza, in attesa di discutere la vicenda nel merito. Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto l'istanza cautelare del responsabile della compagnia telefonica e, “per l’effetto, sospende l’efficacia dell’ordinanza del sindaco del comune di Scalea; condanna il comune di Scalea, in persona del sindaco in carica, alla rifusione, (in favore del ricorrente), in persona del legale rappresentante pro tempore e con distrazione in favore del costituito procuratore, delle spese e competenze della fase di giudizio”, infine: “fissa, per la trattazione nel merito del ricorso, l’udienza pubblica del 6 marzo 2024.



L'ordinanza prevedeva “la sospensione degli interventi volti alla realizzazione della nuova stazione radio base per il tempo necessario all’accertamento di una eventuale interferenza tra la stazione radio base ed il dispositivo in uso ad una cittadina residente in prossimità dell’installando impianto;

di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale”. Il riferimento è alla normativa: “che vieta ai comuni di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato”. Si osserva: “che, nel caso si specie, la realizzazione dell’antenna radio base è stata debitamente autorizzata, anche all’esito dei controlli dell’Arpacal sull’analisi di impatto magnetico elaborata dall’istante, e che non vi è alcuna evidenza che le sue emissioni superino i pertinenti limiti” e ancora: “presupposto per la misura contingibile è anche che il pericolo che si intende fronteggiare minacci un interesse di natura generale, in qualche modo diffuso, o che comunque trascende la posizione del singolo cittadino; la giurisprudenza, infatti, ritiene illegittima l'ordinanza contingibile ed urgente espressamente emanata a protezione di un rischio particolare gravante su di un unico soggetto, posizione senza dubbio meritevole di considerazione ma che in quanto tale non assurge però al rango di emergenza pubblica”.



E scrive il Tar sull'ordinanza del sindaco, oggetto di impugnativa: “non individua alcun presupposto scientifico della valutazione di pericolosità che la realizzazione dell’antenna radio base avrebbe per una cittadina residente nei pressi del luogo di realizzazione; la consulenza tecnica di parte depositata dalla ricorrente ha motivato, in maniera convincente, sul fatto che gli stessi apparecchi elettromedicali siano costruiti in maniera tale da funzionare correttamente in un ambiente sottoposto a radiazione elettromagnetiche, come peraltro previsto dal Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici; non è stata prodotta in giudizio documentazione che smentisca tali conclusioni o che possa fondare la scelta di svolgere approfondimenti scientifici; la stessa documentazione prodotta dal, pur non costituito, Comune di Scalea a difesa del provvedimento evidenzia che, allo stato delle conoscenze, sia da escludere il pericolo di interferenze tra le emissioni dell’antenna radio-base e il pacemaker portato da detto soggetto;

Osservato, in particolare, che nelle conclusioni della relazione elaborata dall’Istituto Superiore della Sanità, intitolata Immunità elettromagnetica dei pacemaker alle stazioni radio base per telefonia GSM: distanze di sicurezza sulla base di normative attuali, si legge che “i valori delle distanze di sicurezza per i portatori di pacemaker, ricavate nella sezione precedente, nel caso di stazione radio base GSM, e sulla base del draft di norma E DIN VDE 0848-3-1, non sono eccessivamente elevati. Nel caso in cui l'antenna eroghi la massima potenza (e in condizioni di caso peggiore) un portatore di pacemaker può ritenersi al sicuro a circa 8 m da essa.



Tali distanze, tuttavia, sono teoriche, in pratica saranno più basse. Simili conclusioni si leggono nelle slide, prodotte dalla controinteressata, relative a una relazione sulla Valutazione del rischio Cem per portatori di dispositivi medici impiantabili attivi, ove si legge che la distanza di sicurezza tra l’apparecchio elettromedicale e la stazione radio base deve essere di 8 metri, sicché le interferenze sono impossibili se sia rispettato il limite di esposizione fissato dal d.P.C.M. 8 luglio 2003”. Nell'ordinanza si fa notare ancora, che “lo studio, prodotto sempre dalla controinteressata, sugli Effetti delle interferenze elettromagnetiche sulle apparecchiature elettromedicali sottolinea che questi dispositivi 'vengono usati in ambienti, come quello residenziale o ospedaliero, dove la presenza di dispositivi elettronici e per le telecomunicazioni può essere anche dell'ordine di qualche decina o centinaia di unità. All'interno di ognuno di questi dispositivi, sono inoltre presenti milioni o miliardi di transistor che commutano tensioni e correnti, e che quindi potenzialmente operano come vere e proprie sorgenti di campo elettromagnetico o come circuiti potenzialmente recettori di disturbi. Le ridotte distanze tra dispositivi e circuiti interni sono uno svantaggio ulteriore e notevole, infatti accentuano di molto le possibilità di interazione mutua tra circuiti vicini'”. E infine, si legge: “in questa sede cautelare non emerge alcun dato che individui la stazione radiobase come fonte di interferenze elettromagnetiche maggiori di quelle provenienti da un apparecchio televisivo o dagli stessi telefoni cellulari”. La ricorrente è destinataria, in quanto aggiudicataria di diritto d’uso di frequenze per il 5G, di obblighi stringenti, tra i quali anche quello di assicurare la progressiva copertura del territorio nazionale con il segnale 5G, realizzando le infrastrutture necessarie a tale scopo; “allo stato attuale della legislazione, l'anzidetta copertura costituisce un obiettivo di interesse pubblico di carattere prioritario per lo Stato”.





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