Comuni costretti a versare allo Stato il fondo di solidarietà: ricorso respinto a 3 enti del Tirreno
San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Scalea avevano fatto ricorso al Tar del Lazio per il fondo di solidarietà comunale del 2018
SCALEA – 26 ott. 22 - E' una delle lamentele più ricorrenti nei comuni costieri italiani, ma soprattutto nell'area dell'alto Tirreno cosentino. Il fondo di solidarietà. Istituito con l'articolo 1, comma 380, lettera b della legge 24 dicembre 2012 n. 228. I comuni, in pratica, sono costretti a versare una quota proveniente dall'Imu allo Stato. In Calabria sono 562, rispetto agli ottomila, colpiti da tale balzello.
Nella provincia di Cosenza, i comuni che subiscono il prelievo forzoso sono: Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Scalea, S. Maria del Cedro, Diamante, Guardia Piemontese, Falconara Albanese, Roseto Capo Spulico e Villapiana.
La vicenda è passata all'esame del Tar del Lazio su ricorso proposto da numerosi comuni italiani fra i quali: San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Scalea, che hanno agito contro la presidenza del consiglio dei ministri, i ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze. Tali comuni chiedevano, l'annullamento, previa concessione di misura cautelare, del decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 marzo 2018, sul “Fondo di solidarietà comunale” del 2018 e di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, prima sezione, ha respinto il ricorso, compensando le spese. Il decreto, relativo al fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018, secondo i ricorrenti era stato emanato molto oltre il termine stabilito dalla legge per la sua adozione e addirittura dopo la scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte dei comuni. Tale vizio avrebbe pregiudicato l’autonomia finanziaria dell’ente locale, in quanto la pubblicazione sarebbe intervenuta 10 giorni dopo la scadenza del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione da parte dei comuni (termine fissato al 31 marzo 2018). Secondo i ricorrenti, il Fondo di solidarietà avrebbe dovuto essere finanziato esclusivamente con risorse statali, verticalità del fondo, per compensare i territori a minor capacità fiscale, quando invece, nella realtà delle cose, esso risulterebbe avere natura orizzontale, in quanto sottrarrebbe ai comuni risorse proprie al fine di ripartirli tra gli enti meno abbienti. Ma secondo il Tar del Lazio, non può condividersi la tesi secondo cui il fondo di solidarietà comunale debba necessariamente avere una struttura esclusivamente verticale. “Sul punto, la Corte Costituzionale ha già affermato come le norme incidenti sull’assetto finanziario degli enti territoriali non possano essere valutate in modo atomistico ma solo nel contesto dei complessivi stanziamenti in favore degli enti locali”.