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Centro polifunzionale il Tar dà ragione al comune di Santa Maria del Cedro

Aggiornamento: 30 gen

Centro polifunzionale, il Tar dà ragione al comune di Santa Maria del Cedro su un ricorso relativo all'iter procedurale


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Centro polifunzionale, il Tar dà ragione al comune di Santa Maria del Cedro su un ricorso relativo all'iter procedurale

SANTA MARIA DEL CEDRO – 22 gen. 24 - Il Tar per la Calabria si è espresso su un ricorso relativo all'iter procedurale per la realizzazione del centro polifunzionale per i servizi alla famiglia e dà ragione al comune di Santa Maria del Cedro. Il ricorso è stato presentato da una società, nei confronti del comune di Santa Maria del Cedro, della centrale unica di committenza Santa Maria del Cedro-Tortora, del ministero dell'istruzione e del ministero dell'interno. La società chiedeva l'annullamento, e quindi la sospensione dell'efficacia della determinazione dell'area tecnica settore demanio e lavori pubblici del comune di Santa Maria del Cedro con la quale è stato disposto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, previa acquisizione dell'aggiornamento del progetto definitivo, per i lavori di realizzazione del centro polifunzionale per i servizi alla famiglia in via Lavinium e della comunicazione d'ufficio di esclusione dalla procedura di gara del 15 settembre, oltre agli atti che si riferiscono ai verbali di gara, il bando, eventuali contratti.


Il Tar ha rigettato l’istanza cautelare, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del comune di Santa Maria del Cedro e del raggruppamento temporaneo di imprese. Il tribunale amministrativo, in pratica, ha ritenuto carente il “fumus boni iuris”, ossia la fondatezza giuridica del ricorso. Nel dettaglio, la sentenza evidenzia diversi punti critici riguardo alla partecipazione della società alla gara e alle modalità di presentazione del contratto di avvalimento. In particolare, il Tar ha sottolineato che la scelta della società di partecipare alla gara come "impresa singola in avvalimento frazionato" avrebbe dovuto comportare l'osservanza della procedura prevista per tale istituto, con la presentazione di un contratto di avvalimento valido. Tuttavia, dalle informazioni fornite, sembra che il documento "Dichiarazione incarico progettisti" presentato non abbia la sostanza, la forma e i contenuti propri di un contratto di avvalimento. La sentenza ha inoltre respinto il secondo motivo di ricorso, sostenendo l'insussistenza di un interesse legittimo della Srl a contestare l'aggiudicazione ad altro concorrente, data la sua esclusione dalla procedura.


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