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Autovelox a Diamante, sentenza favorevole al comune: multa confermata

Diamante, sentenza favorevole al comune da parte del tribunale di Paola sull'autovelox scout speed lungo la statale 18: confermata la multa elevata ad un automobilista


Diamante, sentenza favorevole da parte del tribunale di Paola sull'autovelox scout speed lungo la statale 18: confermata la multa elevata ad un automobilista

Diamante, 30 aprile 2024 – Sentenza favorevole al comune di Diamante su una multa relativa all'autovelox “Scout speed”; il tribunale di Paola, sezione civile, in composizione monocratica, ha accolto l’appello proposto dal comune di Diamante, in persona del sindaco pro tempore, e in riforma della sentenza del giudice di pace di Belvedere Marittimo del 26 febbraio 2021 ha confermato la multa elevata. E' stata confermato il verbale elevato dagli agenti di polizia municipale del comune di Diamante nei confronti di un automobilista condannato alla refusione, in favore dell'ente locale, delle spese processuali dei due gradi di giudizio, poco meno di 600 euro. Il giudice Luigi Varrecchione del Tribunale di Paola con sentenza del 23 aprile scorso, ha accolto il ricorso presentato dal comune di Diamante con l’avvocato Emilia Criscuolo.


Il giudice, in particolare, ha accolto il ricorso del comune di Diamante nella parte in cui l'automobilista contestava la mancata informazione e presegnalazione della postazione di rilevazione della infrazione amministrativa. Il verbale impugnato dall'ente contiene l’attestazione della adeguata segnalazione ai sensi di legge della postazione mobile e, poiché il verbale di accertamento della infrazione è atto pubblico, sarebbe stata necessaria la querela di falso per contestarne il contenuto. Il giudice fa riferimento al decreto del ministero dei Trasporti del 15 agosto 2017 sulle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale, che possono essere segnalate: “con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti; con segnali stradali luminosi a messaggio variabile; con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli. Inoltre, l’articolo 2 stabilisce che i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi debbano essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante”.


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